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Ammissione al voto domiciliare

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ammissione al voto domiciliareTutte le disposizioni a beneficio degli elettori affetti da infermità

CIVITAVECCHIA - In occasione delle prossime Consultazioni Europee ed Amministrative, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22,

come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”. Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche quelli affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di Consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale ). Nel richiamare, quindi, le direttive e le istruzioni operative fornite con circolari n. 278/Se del 27 febbraio 2006, n. 322/Se del 24 marzo 2006, ad eccezione delle parti incompatibili con le modifiche apportate dalla citata legge n. 46/2009, e, da ultimo con circolare n. 975/Se del 12 maggio 2009, per dare specifica attuazione alle disposizioni sul voto domiciliare in occasione delle prossime consultazioni elettorali, si è ritenuto utile, sia pure sinteticamente, da parte dell’Ufficio Comunale competente, rammentare quanto segue: 1) L'elettore interessato deve far pervenire al Commissario Straordinario del Comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra lunedì 15 aprile e domenica 5 maggio 2014. Per le Elezioni Comunali, la dichiarazione formulata varrà sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio; 2) la domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - e nella quale deve indicarsi l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale; 3) i certificati medici, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 46/2009 attestando, quindi, o che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali certificati di data non anteriore al 45° giorno antecedente la data delle elezioni, devono contenere una prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato medesimo.

 

Foto: fonte www.coraleelpis.blogspot.com

 

 

 

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