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Molti i divieti emanati in relazione al periodo di massimo rischioCIVITAVECCHIA - Come ogni anno, anche per l’estate 2024 è arrivata l’Ordinanza (n. 300) emanata dal Sindaco per ridurre il pericolo di incendi boschivi o di interfaccia urbana e rurale nel periodo di massimo rischio, ovvero tra il 15 giugno e il 30 settembre, nonché nei fine settimana e nei giorni festivi non domenicali fino a fine ottobre. Tra i divieti: accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare fiamme ossidriche o apparecchi elettrici per tagliare metalli, usare motori o inceneritori che producano faville o brace, aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco. E ancora: fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o “lanterne cinesi” dotate di fiamme libere, fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati. Nell’Ordinanza si leggono inoltre alcune prescrizioni per proprietari, affittuari e conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione di aree boscate e terreni in genere, per i proprietari di terreni in genere e di attività turistiche e ricettive e per le aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti: prescrizioni elencate nel dettaglio e consultabili sul sito www.comune.civitavecchia.rm.it, nella pagina “InformaComune”. A controllare e vigilare saranno gli Organi di Polizia, la Polizia Locale e gli Enti territoriali preposti. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dall’Ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse quelle penali previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla medesima. Ogni altra violazione, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con quella amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Foto d'archivio |
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