banner
banner

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

attualità

Traduttore

Non solo Spread

Newsletter

Contatore

Visite agli articoli
15321409

Contro il rischio di incendi boschivi

PDF Stampa Email

Emanata la nuova Ordinanza riferibile al periodo di massima pericolosità

CIVITAVECCHIA - Emanato quest'oggi il Provvedimento sulla prevenzione del rischio di incendi boschivi per l’anno in corso. In essa il Sindaco Antonio Cozzolino ordina:

1. nel periodo di massima pericolosità di rischio di incendi boschivi, e precisamente nel periodo che va dal 15/06/2018 al 30.09.2018, in tutte le zone boscate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi od incolti il divieto di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio;
2. il divieto, il deposito e l’accensione di immondizie di qualsiasi natura, bruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione, sono incluse l’accensione di fuochi per qualsivoglia finalità (ripulitura di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di artificio, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei, ecc.);
3. tutti gli Enti ed i privati possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi su terreni incolti, compresi i boscosi e quelli a macchia mediterranea, anche se non confinanti con strade e altre vie di transito:
a) la perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o da altro materiale
combustibile di: terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; terreni incolti;
b) l’effettuazione delle operazioni previste dall’Ordinanza sindacale n. 116 dell’ 08.04.2015
avente come oggetto “ Pulizia e sfalcio di terreni e giardini privati degrado igienico
abbandono rifiuti decoro urbano”, testualmente riportate: lo sfalcio dalla vegetazione erbacea spontanea; la potatura della vegetazione spontanea e non, arbustiva ed arborea, che sporge oltre il limite della proprietà sul sedime stradale e/o sul marciapiede pubblico e/o sul suolo pubblico; la completa pulizia dai rifiuti presenti nonché la completa rimozione di eventuale materiale di scarto, anche di risulta di lavori edili, con obbligo di presentazione all’Autorità giudiziaria incaricata della certificazione di avvenuto smaltimento presso idonea discarica autorizzata; il mantenimento nel tempo dello stato di decoro.
c) La ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge regionale 19.09.1974, n°. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
d) la ripulitura da parte degli Enti interessati (Anas, Ff.Ss., Consorzi di Bonifica, Università Agrarie, Comandi Militari, Amministrazione di Roma Area Città Metropolitana ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette di cui al punto precedente) presente lungo fossi, canali, scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
e) la graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo). I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.

Sanzioni

Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili: l’inosservanza dei divieti sarà sanzionata ai sensi degli art. 10 e 11 della Legge n. 353 del 21.11.2000; il mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; l’Amministrazione comunale, a fronte della mancata osservanza del presente Provvedimento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste a carico dei trasgressori, in caso di necessità ed urgenza, potrà eseguire, a cura del Servizio Ambiente, la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari / conduttori, con procedura in danno degli inadempienti, a cui saranno addebitati i relativi costi.

 

 

Questo sito utilizza cookie per le sue funzionalità; scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie LEGGI INFORMATIVA PRIVACY.

Accetto i cookie da questo sito.

EU Cookie Directive Module Information